L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato una nota in merito alle modifiche della disciplina del subappalto intervenute con l’art. 49 del D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021).


Tale articolo modifica l’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che imponeva all’azienda affidataria “per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”. 


L’INL chiarisce che, sebbene il tenore letterale della disposizione preveda una immediata sostituzione del periodo contenuto nel comma 14 e potrebbe lasciar propendere per una immediata operatività della stessa anche nei confronti dei contratti di subappalto in corso alla data della sua entrata in vigore, le modifiche apportate al predetto comma non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, vista l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara. Inoltre, richiamando l’art.216 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ale previsioni transitorie e di coordinamento, viene affermato che la modifica  è applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.

Scarica documento: INL nota 19 maggio 2022 decorrenza comma 14 art 105 codice appalti