In vista dell’entrata in vigore del D.M. del 02 settembre 2021, previsto per il 4 ottobre, sono state emanate delle indicazioni in merito ai corsi di formazione rivolti sia agli aspiranti formatori antincendio che agli addetti antincendio,
ASPIRANTI FORMATORI ANTINCENDIO
Organizzazione dei corsi
I corsi di formazione per gli aspiranti formatori verranno organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, dalla Direzione centrale per la formazione o dale Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che individueranno i docenti e nomineranno un responsabile tecnico organizzattivo.
Il corso di tipo C (relativo alla formazione per la parte pratica), essendo un segmento specifico, non permette la frequenza parziale del corso completo di tipo A mentre l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno permette di svolgere esclusivamente la formazione teorica agli addetti antincendio quindi ,per essere abilitati anche per la parte pratica, bisognerà frequentare il solo modulo 10 e la relativa prova di esame.
Moduli formativi
I programmi dei corsi di formazione di tipo A – B – C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1 con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento.
Gli argomenti teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8) e sono suddivisi evidenziando in particolare:
• i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
• le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l’argomento trattato;
• le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
• i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
• le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
• le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
• l’analisi di eventuali casi pratici.
Il modulo 9, presente in tutti i percorsi formativi, rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte teorica e quella applicativa riguardante la gestione delle emergenze.
Infatti verranno trattati i seguenti concetti fondamentali:
• piano di emergenza e piano di evacuazione
• il ruolo degli addetti antincendio
• parte sperimentale pratica di applicazione del piano di emergenza e del piano di evacuazione.
Il modulo 10 (per corsi di tipo A e C) servirà ad acquisire le conoscenze delle procedure di utilizzo dei presidi antincendio (estintori e reti idranti), dei DPI per le vie respiratorie e la relativa capacità didattica di insegnamento.
La formazione relativa ai presidi antincendio verrà articolata in 3 parti:
• illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
• prove pratiche di utilizzo;
• prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:
• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore;
• qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune proce-dure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.
Prove d’esame
Presso ciascuna Direzione verrà istituito un registro dei verbali di accertamento sul quale, per ciascun candidato, saranno riportati l’esito della prova scritta e della prova pratica, ove prevista, e gli argomenti della prova orale, nonché il giudizio finale della Commissione e le relative firme dell’esaminando e dei membri della Commissione esaminatrice.
Attestazione dei requisiti dei formatori antincendio ed il relativo aggiornamento
Per tutti i formatori, di tipo A – B – C, il possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 (esperienza come docente antincendio di almeno 90 ore , iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, personale cessato dalservizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ecc.) dovrà essere di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio.
Inoltre è in corso di valutazione la predisposizione di una piattaforma informatica che consentirà ai docenti in possesso dei requisiti previsti, a seguito di autenticazione con SPID, di registrare ed aggiornare i propri dati, che saranno così a disposizione dell’organo di vigilanza come richiesto dall’art. 6 comma 7.
Nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto, i docenti dovranno frequentare obbligatoriamente corsi di aggiornamento, riguardanti argomenti del corso di formazione iniziale, ovvero approfondimenti legati all’evoluzione della normativa e della tecnologia, erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. o da altri soggetti, pubblici o privati, dimostrando il mantenimento deila qualifica, analogamente ai requisiti di base.
TIPO A (sia parte teorica che parte pratica)
FORMAZIONE BASE –> 60 ore
AGGIORNAMENTO –> durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica
TIPO B (solo parte teorica)
FORMAZIONE BASE –> 48 ore, costituito dai primi 9 moduli
AGGIORNAMENTO –> durata di almeno 12 ore
TIPO C (solo parte pratica)
FORMAZIONE BASE –> 28 ore
AGGIORNAMENTO –> durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica
N.B. Il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica e non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
ADDETTI ANTINCENDIO
Designazione ed abilitazione degli addetti antincendio
La normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le regole tecniche di prevenzione incendi non definiscono in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda. Però, nell’allegato II in cui viene affrontata la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, viene riportato che “il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.”
I luoghi di lavoro per i quali è obbligatorio che gli addetti antincendio conseguano l’abilitazione tecnica, sono indicati nell’allegato IV e non sono strettamente correlati alla classificazione prevista dall’allegato III per la formazione; pertanto, alcune tipologie di luoghi di lavoro, sebbene inserite nei corsi di tipo 2-FOR, hanno l’obbligo di abilitazione.
Formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio
Il datore di lavoro, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’allegato III, individuerà il percorso formativo degli addetti antincendio:
ATTIVITA’ DI LIVELLO 1 (1 FOR) –> 4 ORE ( introdotta la formazione pratica di 2 ore, limitatamente all’uso degli estintori portatili, preferibilimente ad acqua.)
ATTIVITA’ DI LIVELLO 2 (2 FOR) –> 8 ORE ( 3 ore di esercitazione pratica – uso di estintore, preferibilimente ad acqua, di Idranti a cassetta UNI45 e Naspi)
ATTIVITA’ DI LIVELLO 3 (3 FOR) –> 16 ORE ( 4 ore di esercitazione pratica – uso di estintore, preferibilimente ad acqua, di Idranti a cassetta UNI45, Naspi e conoscenza dei DPI delle vie respiratorie)
E’ fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) se sono stati svolti entro sei mesi (dal 4 aprile in poi).
Ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario, escludendo la possibilità di frequenza parziale di un corso di livello superiore, e dovrà essere svolto, completando le ore minime previste, senza assenze neanche parziali.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra’ avvenire sempre entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attivita’ di formazione o aggiornamento mentre se sono trascorsi piu’ di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita’ di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento e’ ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (entro il 4 ottobre 2023). 1998). Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.
ATTIVITA’ DI LIVELLO 1 (1-AGG) –> 2 ORE (può essere svolta solo la parte pratica)
ATTIVITA’ DI LIVELLO 2 (2-AGG) –> 5 ORE (2 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica)
ATTIVITA’ DI LIVELLO 3 (3-AGG) –> 8 ORE (5 ore di teoria e 3 ore di esercitazione pratica)
Infine, viene sottolineato che i corsi di aggiornamento (AGG) sono segmenti formativi specifici e non possono essere espletati attraverso la frequenza parziale di moduli di corsi di formazione di tipo FOR (formazione base).
Indicazioni-applicative-DM-02-09-2021.pdf
FONTE: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE