Dopo la pubblicazione del DECRETO 1 settembre 2021 riguardante la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, sono stati aggiornati anche i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nei luoghi di lavoro (Allegati I – II) e la formazione ed aggiornamento dei relativi addetti e docenti dei corsi antincendio (Allegati III e V) con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO 2 settembre 2021.
Nei luoghi di lavoro in cui:
1 sono occupati almeno dieci lavoratori
2 sono aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu’ di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
3 le attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio e riporta i nominativi dei lavoratori incaricati o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del D.lgs 81/08.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non e’ obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessita’ di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e di riportarle nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del D.lgs 81/08
Inoltre, all’art.5 del presente decreto, viene stabilita la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi.
Gli enti che possono svolgere detti corsi sono: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, soggetti pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti del decreto e datori di lavoro o lavoratori con gli stessi requisiti.
Limitatamente alla parte teorica, si possono utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative, nell’allegato III sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
– Attività di livello 3 (elencate al punto 3.2.2): corsi di formazione della durata di 16 ore e aggiornamento di 8 ore ( costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni pratiche)
– Attività di livello 2 (elencate al punto 3.2.3): corsi di formazione della durata di 8 ore e aggiornamento di 5 ore ( costituito da una parte teorica in aula e da esercitazioni pratiche)
– Attività di livello 1 (elencate al punto 3.2.4): corsi di formazione della durata di 4 ore e aggiornamento di 2 ore ( può essere costituito da sole esercitazioni pratiche )
Mentre, nell’allegato V, per i corsi dei docenti sono previste 3 tipologie :
Tipo A (docente abilitato all’erogazione dei moduli teorici e pratici): durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti e il superamento del relativo esame finale
Tipo B (docente abilitato all’erogazione dei soli moduli teorici): durata 48 ore, costituito dai primi 9 moduli e il superamento del relativo esame finale
Tipo C (docente abilitato all’erogazione dei soli moduli pratici): durata minima di 28 ore e il superamento del relativo esame finale. Esso costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della sola parte pratica, pertanto, non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso:
Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno uno dei seguenti requisiti:
Docente di tipo A:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche’ dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Docente di tipo B:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche’ dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
Con riferimento agli aspetti appena descritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
Docente di tipo C:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni
Per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore.
Tipo A : durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica
Tipo B : durata di almeno 12 ore
Tipo C : durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica
La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
Il decreto entrerà in vigore il 3 ottobre 2022. I corsi per addetti alla prevenzione incendi saranno considerati validi se svolti entro sei mesi mentre se sono trascorsi piu’ di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita’ di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento e’ ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale