Dopo aver pubblicato la Nota n. 530 del 21 marzo 2022, l’INL con la Nota INL n°1451 dell’11 luglio 2022 chiarisce alcuni aspetti riguardanti i tirocini extracurriculari svolti in modo “fraudolento”. L’Ispettorato, chiarendo che il ricorso al tirocinio extracurriculare in sostituzione di lavoro dipendente è un illecito di natura permanente, ritiene che, a partire dal 1° gennaio, la sanzione possa essere applicata ai tirocini proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della L.234/2021 (c.d. Legge di Bilancio).
Pertanto, è sufficiente provare che il rapporto di tirocinio è stato svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e la commisurazione della sanzione penale (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) decorre dal 1° gennaio 2022.
Diversamente, se il tirocinante ricorre per vie legali e avviene una pronuncia giudiziale, il rapporto sarà condizionato fin dall’instaurazione anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Inoltre, viene affrontato anche l’aspetto previdenziale vista la natura effettiva di un lavoro subordinato; citando una sentenza della Cassazione. n. 5551 del 1° marzo 2021 ed avendo il rapporto datore di lavoro/lavoratore come fonte la legge, è necessaria la semplice instaurazione del rapporto di lavoro per il recupero contributivo delle somme dovute dal datore di lavoro, a prescindere da una pronuncia dell’autorità giudiziaria.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro