Regolamento Disciplinare

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ART. 1 – FINALITÀ

1. Il regolamento disciplinare si basa sul principio per cui l’Associazione è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme Statutarie, del codice Etico e del codice Deontologico.

2. Il regolamento disciplinare ha lo scopo di affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra associati ed avviarli a soluzione.

ART. 2 – PROCEDURA DISCIPLINARE

1. Nei casi previsti dallo statuto, ovvero in tutti i casi in cui si venga a conoscenza del fatto che un Associato abbia disatteso al Codice Etico, al Codice Deontologico o comunque qualora la condotta di detto socio abbia recato un danno all’Associazione, il Comitato di Presidenza attiverà la procedura disciplinare di descritta nel successivo art. 3.

2. Nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto destinatario del provvedimento disciplinare fa parte del Comitato di Presidenza) si procederà alla nomina del membro supplente. Medesima disposizione vale per la Commissione di Garanzia di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. Il Comitato di Presidenza, tramite il Presidente, convocherà una riunione straordinaria per esaminare il caso. Oltre ai membri del Comitato di Presidenza, dovrà essere informato ed invitato anche il socio oggetto della segnalazione che il Comitato di Presidenza stesso sta analizzando, affinché possa esporre i fatti e fornire le proprie ragioni difensive. Il Comitato di Presidenza, nell’ambito di tale procedura disciplinare, si riunisce con almeno tre membri.

2. La riunione straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione (o dal suo sostituto designato).

3. La convocazione deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare il Comitato di Presidenza anche con un solo giorno di anticipo.

4. Sulla base della segnalazione ricevuta e delle informazioni raccolte dall’associato come indicato nel precedente comma 1, il Comitato di Presidenza si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative, che possono comprendere un richiamo, una sanzione disciplinare di diversa natura o l’espulsione.

5. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Ciascuno dei componenti del Comitato di Presidenza è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore del Comitato di Presidenza, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso del Comitato stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità Comitato di Presidenza in questa veste.

7. Il verbale della riunione che sarà redatto dal Comitato di Presidenza è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

8. Le procedure di ricorso sono indicate agli articoli 4 e 5 e saranno esaminate da una Commissione di Garanzia appositamente costituita.

ART. 4 – LA COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di Garanzia esamina i ricorsi presentati dagli associati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare in base a quanto previsto dal precedente articolo 3 e dal successivo art. 5.

2. La Commissione di Garanzia è costituita da 3 membri del Consiglio Direttivo Nazionale che non sono già componenti del Comitato di Presidenza.

ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al presente regolamento disciplinare sulla base del Codice Etico e del Codice Deontologico può essere presentato dall’interessato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria dell’Associazione entro il termine prescritto di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. Alla ricezione del ricorso, il Presidente dell’Associazione attiverà entro 5 giorni la Commissione di Garanzia di cui all’art. 4 che nominerà uno dei membri come Presidente.

Entro il termine di giorni 30 dalla nomina la commissione di garanzia sarà tenuta a convocare il ricorrente.

3. La convocazione della Commissione di Garanzia deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, la Commissione di Garanzia può essere convocata anche con un solo giorno di anticipo.

4. Entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione della Commissione di Garanzia, il ricorrente ha facoltà di presentare memorie e/o documenti.

5. Ricevuto il ricorso, la commissione di Garanzia nella persona del membro che svolge il ruolo del Presidente, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del socio.

6. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

7. La Commissione può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.