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D.L n. 30 aprile 2022 n. 36 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità vi sono:

Art.19 : Istituzione del Portale nazionale del sommerso (PNS) al fine di garantire una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale. Il PNS sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi, nonche’ ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Art.20 : Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, promosso dall’Inail con appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR.
Nello specifico vengono previsti:

  • programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza ai lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale;
  • progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro e materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo;
  • sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
  • iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.27 : Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) per il miglioramento e l’armonizzazione delle politiche, da parte del Servizio sanitario nazionale, per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.


Il SNPS, interagendo con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA), opererà in una logica di rete e ne faranno parte: i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli Istituti zooprofilattici sperimentali,  l’Istituto superiore di sanità ed il Ministero della salute, quest’ultimo con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.


Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni, saranno individuati i compiti specifici di tutti i soggetti elencati mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare sempre entro sessanta giorni, verranno definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e verrà istituita una Cabina di regia.