Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, formulato dalle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e FIT CISL, in merito all’applicazione del regime di solidarietà ai lavoratori nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi.
L’art. 29, comma 2, del D.lgs n. 276/03 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.”
L’articolo 1677-bis c.c, modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.“
Il timore dei sindacati era che nel contratto di trasporto il regime di solidarietà in favore del committente, essendo circoscritto alla verifica della regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso, non si applicasse anche nella fase successiva della prestazione di più servizi, comportando una riduzione delle tutele dei lavoratori.
Il Ministero chiarisce che l’articolo 1677-bis c.c, relativo al contratto di servizi, rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
L’esclusione del regime di solidarietà sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose in un contratto di appalto.
Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
Infine, viene sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale che, in materia di solidarietà negli appalti, l’interpretazione dell’articolo 29 debba essere “estensiva”, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” (Corte costituzionale n. 254/2017).
Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali