La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22628 ha accolto uno dei tre motivi di ricorso circa l’effettiva possibilità del datore di lavoro di osservare la regola cautelare sul piano soggettivo. La Corte ha messo in rilievo il c.d. principio di esigibilità: si tratta di un profilo della responsabilità colposa nel tentativo di personalizzare il dovere di diligenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo, tenendo conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato.
Infatti in questo caso, il conferimento di una specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, pur non operando in termini di delega di funzioni, implica l’accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato. In particolare, è necessario valutare l’eventuale influenza della attività di consulenza, considerando tanto la professionalità del consulente, l’effettiva esperienza e specializzazione nel settore, quanto l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, l’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione, in ordine al giudizio sull’esigibilità del comportamento dovuto,
Ne consegue quindi il principio di diritto per cui: «In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro».