La Direzione centrale coordinamento giuridico INL, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la nota n°1159 del 07/06/2022 in merito all’adozione del provvedimento di sospensione per le attività non differibili.
Premettendo che l’attuale normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo, viene ricordato che, in forza del comma 4 dell’art. 14, vi è la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo “salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso specifico, e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 e considerata una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione.
Pertanto, se dalla sospensione derivano significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (l’interruzione di cicli produttivi avviati e indifferibili o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica, salvo che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità e il rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza (es. lavoratori c.d. in “nero”).
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro