E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro)
 sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto)

a) Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: al comma 1 a “…nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

b) Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e autonomi: al comma 1 a “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III nonche’ idonee opere provvisionali in conformita’ alle disposizioni di cui al titolo IV

c) Articolo 25 – Obblighi del medico competente: 

  • dopo la lettera e) inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’
  • dopo la lettera n) e’ aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

d) Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

e) Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro (riguardanti le attrezzature):  il comma 12 e’ sostituito dal seguente: 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

f) Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: comma 2, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.

g) Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento (attrezzature): dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: 4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

h) Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:  al comma 2, lettera c)  sono aggiunte in fine le seguenti parole: Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

  • dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis

​Al fine di orientare e rafforzare l’attivita’ ispettiva nei confronti delle imprese, nonche’ di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati condivideranno gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale  del Lavoro. I dati oggetto di condivisione, gli enti pubblici e privati saranno individuati in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, e le informazioni saranno  altresi’  rese disponibili  alla  Guardia  di  finanza  per  lo  svolgimento delle attivita’ ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all’evasione od omissione contributiva. 

Viene istituito presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali un Fondo  per  i  familiari  degli  studenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi di istruzione e formazione professionale e le Universita’  vittime di  infortuni  in occasione delle attivita’ formative.

Viene attuata una revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che dovranno essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno definite le modalita’ per effettuare il monitoraggio qualitativo dei predetti percorsi.
Inoltre, tutte  le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nel proprio organico, il docente coordinatore di progettazione mentre le  imprese,  iscritte  nel  registro  nazionale  per l’alternanza scuola – lavoro, integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da adottare per gli studenti nei percorsi specifici. L’integrazione al documento di valutazione  dei rischi e’ fornita all’istituzione  scolastica  ed  è allegata  alla Convenzione.

Infine, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno  accademico 2023-2024, viene prevista un’estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nello svolgimento  delle  attivita’   di   insegnamento-apprendimento.