Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha emanato il Decreto del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4 del D.lgs. n°101/2020, che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, i contenuti  della formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.

I titoli di studio e professionali richiesti per l’esame di abilitazione sono:

  • Primo grado
    1. Almeno una laurea triennale in fisica, chimica, chimica industriale o ingegneria
    2. Almeno un master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti e un tirocinio di almeno 20 giorni relativo a sorgenti di primo grado
  • Secondo grado
    1. Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
    2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica e un tirocinio di almeno 40 giorni relativo a sorgenti di second o grado
  • Terzo grado
    1. Laurea vecchio ordinamento o magistrale in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
    2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti (comprendente un tirocinio di almeno 80 giorni relativo a sorgenti di terzo grado)
  • Terzo grado sanitario
    1. Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, in chimica, chimica industriale o ingegneria
    2. Master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica e un tirocinio di almeno 60 giorni relativo a sorgenti di terzo grado sanitario

I contenuti della formazione sono indicati agli articoli 9,10,11,12 e gli esami di abilitazione verranno svolti a Roma con cadenza annuale. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituita la commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione. I componenti, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica 5 anni e per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale della durata minima di 100 ore ogni 3 anni o corrispondenti crediti formativi universitari e i relativi attestati verranno trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le attività di docenza, svolte da esperti di radioprotezione, valgono come aggiornamento professionale nella misura di 4 ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.

Il decreto entra in vigore il 1°gennaio 2023 e fino all’entrata in vigore dello stesso, si applicano i contenuti relativi all’allegato XXI del D.lgs. n°101/2020.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali