Sentenza della Corte di Cassazione n° 28221 – anno 2022

“Il Datore di Lavoro è l’artefice della prevenzione aziendale”
 

EVENTO

Il datore di lavoro ed i preposti sono stati condannati per un infortunio in cui un macchinario, trasportato in un cantiere con un autocarro con cassone, durante la procedura di scarico si è ribaltato lateralmente, per il cedimento di un pannello di legno, ed ha travolto un lavoratore, causandogli la frattura del femore. In questo caso, è stato affermato che gli imputati abbiano permesso l’operazione di movimentazione e scarico del macchinario senza l’ausilio della gru.
 

RICORSO
(comune del datore di lavoro e dei preposti)
 

PRIMO MOTIVO

Con riferimento agli artt. 20 e 71 del d.lgs. n. 81/2008, viene sostenuto che il lavoratore infortunato, data la sua lunghissima esperienza professionale, avesse avuto una condotta abnorme ed è emerso, dalle dichiarazioni del lavoratore infortunato, che tutti i lavoratori coinvolti nell’operazione fossero consapevoli dell’inidoneità delle attrezzature utilizzate ed è solo per pigrizia che decisero di eseguire l’operazione.  
Inoltre, viene asserito che fosse una possibilità (e non esclusività) l’utilizzo della gru per la movimentazione secondo quanto riportato nel libretto di istruzioni del macchinario e che le attrezzature idonee da utilizzare (rampe metalliche, tavole da ponte, un bobcat con le forche) fossero a disposizione sia presso la sede della ditta che presso il cantiere.
 

SECONDO MOTIVO

Riprendendo quanto descritto nel primo motivo del ricorso e ribadendo che l’infortunio non si sia verificato per mancanza delle attrezzature necessarie ma per la gravissima negligenza dei lavoratori, riconosciuta anche dal lavoratore infortunato, il datore di lavoro segnala che l’azienda ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001 ed è particolarmente virtuosa in tema di sicurezza sul lavoro.
 

TERZO MOTIVO

Il datore di lavoro contesta la perizia tecnica sulla base della condotta abnorme da parte del lavoratore

DECISIONE UNITARIA

Inammissibile

La Corte, dopo un breve excursus relativo ai motivi ammissibili per il ricorso in Cassazione, dichiara che il citato art.71 del d.lgs. n. 81/2008, prende in considerazione la concreta e specifica lavorazione da eseguire e non una situazione teorica, avulsa dai concreti dati di contesto. Infatti, all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro,  il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso (art.71 c.2).
Inoltre, nonostante il libretto di istruzioni non prescrivesse l’uso esclusivo della gru per la movimentazione del macchinario, non sarebbe possibile far prendere decisioni ai lavoratori relativamente alla procedura da adottare. Il datore di lavoro ed i preposti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, avrebbero dovuto dare indicazioni su come diversamente svolgere tale operazione e vigilare sul rispetto delle direttive impartite ai lavoratori.
Viene accertato, in sintesi, uno stato di inerzia da parte del datore di lavoro e dei preposti secondo le proprie competenze prevenzionistiche. Le errate scelte fatte dai lavoratori non possono essere considerate cause esclusive dell’evento e non hanno provocato alcun rischio eccentrico o esorbitante nella sequenza causale. Anzi, è proprio l’inazione del datore di lavoro, soggetto titolare della posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ad aver provocato proprio uno dei rischi che avrebbe dovuto eliminare o ridurre al minimo.
Infine, per quanto è stato esposto e motivato in precedenza, è stata negata la ripetizione della perizia tecnica perché la struttura argomentativa della motivazione della decisione della Corte di Appello si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità dell’evento.

Sentenza-n.-28221—2022.pdf

COMMENTO

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro non richiede al datore di lavoro di attivarsi e avere una azione reattiva alle “sollecitazioni” di un sistema aziendale bensì un approccio proattivo, cioè una pianificazione delle azioni opportune nel tempo, con il supporto di metodologie e strumenti idonei allo scopo. Egli è l’artefice di un sistema “organico” di prevenzione aziendale in cui le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro siano funzionali ed integrate al fine di raggiungere un benessere lavorativo di tutte le figure coinvolte.